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Opinione scritta da: Redazione 21:28:01 31-01-2011
Il nostro ordinamento prevede agevolazioni per coloro che si apprestano ad acquistare la prima casa.
I benefici riguardano, per quanto riguarda la parte acquirente, il versamento dell’IVA, dell’imposta di registro e di quelle ipotecaria e catastale.
Per poter usufruire delle agevolazioni è necessario che siano rigorosamente rispettati deteriminati requisiti:
- anzitutto deve trattarsi di immobile di civile abitazione (quindi censito al catasto degli immobili urbani nelle relative categorie) e non deve trattarsi di immobile “di lusso” (in particolare, la sua superficie non può superare i 240 mq);
- colui che acquista l’immobile deve avere la propria residenza nel Comune in cui lo stesso è situato (o, comunque, deve ivi trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto, facendo espresso riferimento a tale intenzione nell’atto di acquisto). In alternativa, l’immobile deve trovarsi nel Comune ove l’acquirente svolge la propria attività lavorativa.
- colui che acquista non deve essere titolare, neppure in comunione con il coniuge o pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione in relazione ad altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile; al pari, non deve essere titolare di alcuno di tali diritti su immobili per i quali ha già goduto precedentemente dei benefici previsti per la prima casa. In quest’ultimo caso, qualora la prima casa acquistata godendo di tali benefici venga successivamente venduta (entro 5 anni dall’acquisto) si conserva il diritto di godere di un credito d’imposta nel caso in cui si acquisti nuovamente un’immobile con i suddetti requisiti entro un anno dalla vendita.
I benefici previsti sono i seguenti:
1. se si acquista da un’impresa, è previsto il pagamento dell’IVA in misura ridotta al 4% e le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa di 168 ciascuna;
quando a vendere sono il costruttore o l’impresa che ha eseguito le ristrutturazioni, nel caso in cui la cessione avvenga dopo quattro anni dalla conclusione delle opere, puo’ essere applicato il regime di esenzione dall’IVA e le altre imposte di cui abbiamo detto si applicano, come specificato sotto, come se il venditore fosse un soggetto privato.
2. se, infine, il venditore è un privato, ov viamente la compravendita non è soggetta ad IVA; per quanto riguarda l’imposta di registro viene applicata un’aliquota ridotta al 3%, in luogo del 7%, mentre le imposte ipotecaria e catastale ammontano ad 168,00 ciascuna (anziche’, rispettivamente, al 2% ed all’1%).
Le imposte si applicano sulla base del valore catastale.
Da segnalare, infine, che le agevolazioni si applicano anche sull’acquisto delle pertinenze dell’abitazione, anche ove acquistate in un secondo momento: l’unico limite è che lo sconto fiscale può essere applicato per una sola pertinenza per ciascuna categoria di quelle previste (C/2, cioè cantina o soffitta, C/6, cioè box o posto auto, C/7, ovvero tettoia).
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