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Opinione scritta da: Redazione 17:56:50 28-02-2011
La legge n. 149 del 2001 sancisce che i single possono adottare un bambino solo in rarissimi casi: quando il minore è portatore di handicap oppure è malato, o nel caso in cui il rapporto tra la donna che intende adottare ed il minorenne si sia protratto almeno 24 mesi, allestero. Tuttavia, carte alla mano, questo non è sempre possibile perché il Paese di cittadinanza (in questo caso lItalia) potrebbe porre un veto su una richiesta di adozione effettuata allestero, laddove ci sia una incompatibilità tra le due legislazioni in materia. Vedasi il caso della cittadina italiana single, residente in Portogallo che tempo fa tentava di adottare un bambino: la legislazione portoghese lo avrebbe consentito, ma la difformità rispetto alle leggi italiane lo ha impedito.
Di recente, si è avuto un ricorso in Cassazione da parte di una donna italiana la cui adozione di una minore era stata legittimata allestero nel 2005. Il rifiuto della Cassazione ha creato scalpore perché legittimare ladozione di un single, per la legge italiana, è possibile solo se si verifica uno dei casi su indicati, situazione di fatto inesistente nel caso della donna ligure.
La polemica non si è fatta attendere, perché, come sancito dai giudici, la Corte ha solo interpretato una legge già esistente in materia, e ratificata con L. 357 del 1967.
Ancora lontana da questo punto di vista, la legislazione italiana andrebbe adeguata alle norme contenute nella Convenzione di Strasburgo del 1967, che, in merito alla normativa riguardante il fanciullo, favorisce le adozioni effettuate da singoli. Del 2008, linutile monito alladeguamento richiesto dalla Commissione Europea verso gli Stati Membri!
La pratica delle adozioni italiane era già disciplinata dalla legge n. 184 del 1983, che tra i requisiti necessari alladozione di un minore, identificava lesistenza di una coppia unita da matrimonio, e nella stabilità di questo. Le modifiche del 2001 hanno proseguito lungo la stessa linea; il tutto, contro lorientamento delle convenzioni internazionali, che consentono ladozione anche ai single. Larticolo 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967, la cui legge fu resa esecutiva da noi con la famosa Legge 357 del 74, prevedeva la possibilità illimitata delladozione del minore. Ciò avrebbe dovuto allargare la possibilità di adozione anche ai single, di logica, perché la legge era stata ratificata e resa esecutiva.
Lo stratagemma di cui ci si sarebbe serviti per aggirarla: la possibilità di adozione sarebbe stata consentita solo nei casi difficili: di bambini disabili o disadattati, nei confronti della cui adozione sarebbe stata “comunque” possibile una revoca. Fu sancita così una sorta di adozione di serie B.
Ma il riconoscimento di una genitorialità ai single sarebbe messo a tacere da altro: lapertura verso le coppie omosessuali, che sta rapidamente diffondendosi in tutta Europa, consentirebbe ladozione di minori anche da parte di queste ultime. Troppo, per una società civile come la nostra, in cui, ahimè, la maggior parte degli istituti per ladozione è gestita dal Vaticano. Il motivo della negazione ai singoli, più che per la tutela del bambino, sembra assumere caratteri decisamente materiali ed economici.

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Vantaggi: nessuno la vede una cosa giusta
, la legislazione portoghese lo consente
Svantaggi: è vietata l'adozione ai single per una questione economica e materiale
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Tag: adozione bambini adozione single
Categoria: Società e culture
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