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Opinione scritta da: Redazione 10:31:46 08-03-2011
L’usufrutto viene definito dal articolo 987 del codice civile come un diritto reale di godimento temporaneo di un bene che non conferisce al goditore ne la proprietà di esso ne la possibilità di modificarne la destinazione economica, ma limitarsi a goderne dei frutti e i vantaggi derivati attraverso il proprio utilizzo. Generalmente tale diritto viene applicato su beni a carattere inconsumabile, ma tuttavia è prevista l’applicazione anche per beni consumabili.
Il diritto reale di usufrutto nasce addirittura nel lontano III secolo a.c. ed era legato principalmente ad una funzione alimentare, infatti un erede doveva lasciar percepire dei frutti di un bene alla vedova ed era una imposizione. Successivamente l’usufrutto viene ben delineato dal diritto romano sancendo il diritto di usare e usufruire di cose altrui senza modificarne la natura e consistenza.
L’usufrutto poi prevede molti tipi di impiego ma anche molto clausole attraverso il quale viene regolamentato e il rapporto che viene creato fra usufruttuario e propietario del bene.
Prima di tutto l’usufruttuario diventa possessore del bene e quindi può disporne senza però variarne la destinazione economica.
La caratteristica principale di questo elemento giuridico è che esso può essere istituito solo a carattere temporaneo, il periodo massimo previsto per persone giuridiche è di trenta anni, altrimenti se non viene stabilito inizialmente esso non può perdurare oltre la vita del usufruttuario.
Un’altra importante caratteristica è la suddivisione delle spese fra usufruttuario e proprietario, al proprietario (che gode del diritto reale di proprietà) competono i costi di manutenzione straordinaria, mentre al usufruttuario competono i costi di manutenzione ordinaria e cioè quelli che capitano nel ordinario utilizzo del bene.
I doveri del usufruttuario invece sono legati alla obbligatorietà di utilizzare il bene senza danneggiarlo pena la cessazione del rapporto giuridico e alla obbligatorietà di restituire il bene all’estinzione del contratto di usufrutto. Il dovere più importante e caratterizzante di questo elemento giuridico è il pagamento da parte del usufruttuario di un canone periodico il cui ammontare viene stabili al momento della stipula del contratto o del ottenimento di tale diritto.
A carico del usufruttuario competono anche tutti gli oneri fiscali e le imposte generate dal usufrutto del bene.
Il diritto reale di usufrutto si può ottenere sia volontariamente tramite la stipula di un contratto fra due soggetti giuridici ma anche tramite testamento, ma anche tramite usucapione. Un caso particolare di usufrutto è quello della vendita con riserva di usufrutto, praticamente chi vende il bene ne cede la proprietà riservandosi però il godimento dei frutti derivanti dal bene ceduto.
La cessazione del rapporto può avvenire sia per scadenza (come già detto è un rapporto a carattere prettamente temporaneo), per estinzione a causa di abuso da parte del usufruttuario, per perimento del bene stesso o per volontà della Pubblica Amministrazione o delle autorità giudiziarie. La cessazione può avvenire anche per prescrizione, cioè quando il bene non viene utilizzato per venti anni.
L’ultimo caso di cessazione è quello legato alla riunione del diritto reale di usufrutto e il diritto reale di proprietà sotto la stessa persona.

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Vantaggi: viene messo sui beni inconsumabili
, viene applicato da molto tempo
Svantaggi: La cessazione può applicarsi anche per prescrizione
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Categoria: Varie
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