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Opinione scritta da: Redazione 8:40:48 25-03-2011
Il contratto di lavoro a progetto è un contratto regolato dal decreto legislativo 276 del 2003, la cosiddetta legge Biagi, negli articoli dal 61 al 69.
Il contratto a progetto è caratterizzato dal fatto che ha ad oggetto uno (o più) progetti specifici, una fase di esso o un programma di lavoro (la differenza tra progetto e programma di lavoro è grossomodo nel risultato: finale nel primo caso, obiettivo parziale nel secondo). Questi -progetti o programmi di lavoro- vengono gestiti in maniera autonoma dal lavoratore, che è vincolato solo al risultato: esso è quindi considerato dalla legge un lavoratore autonomo, non subordinato, quindi ad esempio senza orari o obblighi di presenza.
Caratteristiche del contratto a progetto (art. 62) sono il fatto che la durata della prestazione deve essere determinata o determinabile; il progetto deve essere specificato; devono inoltre essere indicate: la retribuzione e i criteri per determinarla, le modalità di coordinamento del lavoratore con il committente (che non possono in ogni caso limitarne lautonomia) e ogni eventuale misura di tutela del lavoratore.
Non possono stipulare contratti a progetto i rappresentanti e gli agenti di commercio, coloro che esercitano una professione intellettuale per cui è necessaria liscrizione ad un albo, i componenti degli organi di amministrazione e controllo di una società, i pensionati, gli atleti per le prestazioni di tipo sportivo. Sono inoltre escluse le collaborazioni di tipo occasionali minime (cioè di un tempo non superiore a 30 giorni e per un compenso non superiore a 5000 euro) e le collaborazioni con la Pubblica Amministrazione.
Il contratto, a norma dellarticolo 62 comma primo della legge, deve essere stipulato in forma scritta: questa è una delle principali differenze con i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i cosiddetti co.co.co.
In effetti i contratti a progetto sono nati proprio per limitare le co.co.co., che quindi non scompaiono ma vengono limitate proprio ai casi in cui non sono stipulabili i contratti a progetto.
Le co.co.co. infatti nascondevano allatto pratico dei rapporti di lavoro dipendente, senza le garanzie tipiche di quel contratto. Ma anche i contratti a progetto finiscono per avere questo rischio, soprattutto perché, come si precisa nel primo comma dellart. 61 e nelle seguenti circolari ministeriali, lautonomia del collaboratore è limitata dal dover essere coordinata allattività e ai tempi del committente.
Qualche garanzia in più la dà, come dicevamo, il fatto che sia obbligatoria per i contratti a progetto la forma scritta: questo permette in sede di contenzioso giudiziario di dimostrare leventuale non esistenza di uno specifico progetto e dà modo al giudice di trasformare il rapporto di lavoro da progetto a lavoro subordinato. Ma tutto questo naturalmente avviene piuttosto raramente, visto che le aziende e le ditte giocano sul bisogno di lavoro della gente, e allora anche questo contratto è divenuto uno strumento per tenere alle proprie dipendenze persone, soprattutto giovani, con uno stipendio da fame e nessuna garanzia sul mantenimento del posto.

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Vantaggi: un contratto regolato dal decreto legislativo 276 del 2003
, sono contratti a poco tempo
Svantaggi: non è un vero e proprio contratto lavorativo
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Tag: contratto Lavoro proggetto
Categoria: Lavoro
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